IL SEQUESTRO

Il sequestro del MiKalsa è avvenuto a causa dell'applicazione dell'art. 68 del regio decreto del 1931, cd. testo unico di pubblica sicurezza.

L'applicazione rigida di questa legge, che non tiene conto dell'abrogazione in più parti avvenuta attraverso due sentenze della Corte Costituzionale, vieterebbe di fatto la possibilità di organizzare spettacoli musicali in mancanza della licenza di pubblico spettacolo.

In più a Palermo, in questo momento, tale licenza è blindata anche per via del fatto che un'altra specifica licenza viene richiesta come presupposto per poter presentare l'istanza [ trattasi della licenza di categoria C, il cui fine per altro è quello di poter somministrare alimenti e bevande in luoghi deputati allo spettacolo, come cinema e teatri, e non il contrario]. Tale licenza di Cat. C è contingentata dal Comune di Palermo. Significa che c'è un numero massimo di licenze e queste sono state già tutte assegnate.

Al momento NESSUN pubblico esercizio a Palermo con capienza inferiore a 200 persone possiede questa licenza di pubblico spettacolo, anche perchè è la medesima che viene richiesta per le discoteche [cosa c'entrano poi le discoteche con i music club?].

Questo vuol dire che tutti i locali dove si fa o si potrebbe fare musica dal vivo a Palermo sarebbero ABUSIVI.

Questo vuol dire che, stando così le cose, NESSUNO potrebbe proporre musica dal vivo perchè si rischia la chiusura/sequestro a tempo indeterminato anche alla prima contestazione della polizia amministrativa.

PER QUESTO OCCORRE PROTESTARE, CONTRO L'AZZERAMENTO DEGLI SPAZI CULTURALI.


SE TOGLI BENZINA ALLA CULTURA, TOGLI BENZINA AL CERVELLO!

[da LIVE IS LIFE, gruppo su Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid...]
nel particolare:
La materia dei pubblici spettacoli è ancora oggi disciplinata dal Regio Decreto n. 773 del 1931 (TULPS)

In particolare, l'art. 68 del TULPS disponeva che "Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione".

In seguito all'entrata vigore della Carta Costituzionale (1948), il menzionato art. 68 TULPS non potendo in nessun caso essere in contrasto con quanto disposto dalla Costituzione, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in alcune sue parti.

In particolare: con sentenza n. 142 del 15 dicembre 1967 è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento all'art. 17 Cost."

Con sentenza n. 56 del 15 aprile 1970 è stata poi dichiarata "l'illegittimità costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore".

La giurisprudenza si è successivamente uniformata alla intervenuta abrogazione disponendo, tra l'altro, che "l''obbligo di licenza di cui all'art.68 è previsto solo nel caso di attività ricreative organizzate in forma imprenditoriale in luoghi aperti al pubblico" (TAR Veneto, 3 febbraio 1998 n.114, Sentenza citata a titolo meramente esemplificativo tra le molteplici che si esprimono (né potrebbe essere diversamente) in tal senso.



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